L’Imu è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
L’imposta non viene applicata all’abitazione principale (e alle relative pertinenze), escluse quelle censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che vengono assoggettate all’imposta e possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00.
Vi sono alcuni casi di esclusione dal pagamento, come per esempio l’assimilazione all’abitazione principale del proprietari o usufruttuario che trasferiscono la residenza in istituto di ricovero, le case delle cooperative edilizie assegnate ai soci che le destinano ad abitazione principale, le case familiari assegnate al coniuge separato e l’immobile posseduto dal personale delle forze armate.
E’ prevista anche una riduzione del 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (geni tori/ figli – figli/ genitori).
E’ possibile usufruire del comodato solamente rispettando alcune condizioni:
- Non bisogna possedere nessun altro immobile ad uso abitativo all'interno del territorio italiano oltre a quello concesso in comodato gratuito e la propria abitazione principale;
- Gli immobili devono essere ubicati nello stesso Comune;
- Il proprietario e il comodatario devono avere la residenza e dimora nel Comune dove sono ubicati gli immobili e devono avere fogli di famiglia separati.
Per poter beneficiare della riduzione, è assolutamente necessario registrare presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate il contratto di comodato; presentare un'autocertificazione (è possibile scaricare il modello direttamente dal nostro sito) allegando copia del contratto oppure ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.